IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul ricorso n. 1818/1998,
 proposto da Elena Pedrazzini, Silvia Cupello,  Barbara  Sanson,  Anna
 Galfetti,  Christian  Fabbri,  Antonella  Mocellini,  Nicolo' Mucio e
 Marco Tulliani rappresentati e difesi dall'avv. Lorenzo  Lamberti  ed
 elettivamente  domiciliati  presso  lo studio del medesimo in Milano,
 via Benvenuto Cellini, 2/b;
   Contro l'Azienda  ospedaliera  ospedale  San  Paolo  di  Milano  in
 persona  del direttore generale pro-tempore, costituitasi in giudizio
 rappresentata  e  difesa  dall'avv.  Rocco  Mangia  ed  elettivamente
 domiciliata  presso  lo studio del medesimo in Milano, corso Magenta,
 45; la Presidenza del Consiglio dei Ministri costituitasi in giudizio
 rappresentata e  difesa  dall'Avvocatura  distrettuale  dello  Stato,
 domiciliata  presso gli uffici della stessa in Milano, via Freguglia,
 1;  la  regione  Lombardia  non   costituitasi   in   giudizio;   per
 l'annullamento:
     della  deliberazione  n.  233  del  25  febbraio  1998, avente ad
 oggetto  "indizione  delle  elezioni  del  consiglio   dei   sanitari
 dell'azienda ospedaliera";
     della  eventuale  delibera  di  approvazione  del  verbale  delle
 operazioni di voto della commissione elettorale, nonche' occorrendo;
     di tutti gli atti ai predetti connessi, presupposti o conseguenti
 e in particolare  dei  verbali  e  delle  operazioni  di  voto  della
 commissione  elettorale;  e  per  la  declaratoria  di illegittimita'
 costituzionale dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 6,  comma  3,  della
 legge  regionale  30  gennaio  1998,  n.  2,  nonche',  ove  occorra,
 dell'art. 1, comma 1, lett. d),   legge 23 ottobre  1992,  n.  421  e
 dell'art. 3, comma 12, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visti  gli atti di costituzione in giudizio dell'Azienda intimata e
 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
   Viste le memorie difensive delle parti;
   Uditi alla pubblica udienza del 18 febbraio 1999, relatore il cons.
 D. Giordano, gli avv. Lamberti per i ricorrenti e Quadrio, in delega,
 per l'Azienda resistente;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
                               F a t t o
   Con il ricorso in epigrafe  i  ricorrenti,  tutti  terapisti  della
 riabilitazione  alle dipendenze dell'Azienda intimata e inquadrati in
 conformita'  alla  tabella  N  del  d.P.R.  n.   761/1979,   chiedono
 l'annullamento  degli atti con i quali l'amministrazione, nell'indire
 le elezioni per  la  costituzione  del  consiglio  dei  sanitari,  ha
 escluso  dall'elettorato  attivo e passivo la categoria professionale
 cui i ricorrenti medesimi appartengono.
   I ricorrenti sostengono che detta esclusione concreta violazione di
 legge ed eccesso di potere per manifesta ingiustizia,  disparita'  di
 trattamento  e  travisamento  dei  presupposti; gli stessi denunciano
 altresi' l'illegittimita' costituzionale della  normativa  statale  e
 regionale   che  ha  inteso  escludere  il  personale  tecnico  della
 riabilitazione dalle categorie professionali rappresentate in seno al
 consiglio dei sanitari, nonche' dall'esercizio del  diritto  di  voto
 nel procedimento elettorale per la nomina dei relativi componenti.
   L'azienda  intimata  si  e' costituita in giudizio per sostenere la
 piena legittimita' dei provvedimenti adottati.
   La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha  dedotto  la  manifesta
 infondatezza della questione di legittimita' costituzionale sollevata
 in relazione ai contenuti della normativa statale.
   I  ricorrenti  hanno  insistito,  con  memoria 5 febbraio 1999, per
 l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
   All'udienza odierna il ricorso, dopo la discussione delle parti, e'
 stato trattenuto dal Collegio per la decisione.
                             D i r i t t o
   1. - Il ricorso reclama l'annullamento degli atti con  i  quali  e'
 stata  indetta  la  procedura elettorale per l'elezione del consiglio
 dei sanitari; in particolare i ricorrenti contestano l'esclusione dei
 terapisti  della  riabilitazione,  categoria  professionale  cui  gli
 stessi  appartengono,  dall'elettorato attivo e passivo per la nomina
 dei componenti dell'organo suindicato.
   2. - In proposito il Collegio osserva quanto segue.
   3. - Con l'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421,  il  Governo
 e'  stato  delegato  ad  emanare  decreti  legislativi  al  fine, tra
 l'altro, di definire i principi organizzativi delle unita'  sanitarie
 locali come aziende con personalita' giuridica, rette da un direttore
 generale   nominato  dalla  regione  e  assistito  per  le  attivita'
 tecnico-sanitarie da un consiglio dei sanitari, composto da medici in
 maggioranza,  e  da  altri  sanitari   laureati,   nonche'   da   una
 rappresentanza  dei  servizi  infermieristici  e dei tecnici sanitari
 (art. 1, comma 1, lett. d).
   In attuazione della delega e' stato emanato il d.lgs.  30  dicembre
 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria,
 il  cui  art.  3,  comma  12,  nel  testo risultante dopo la modifica
 introdotta dall'art. 4 del decreto legislativo 7  dicembre  1993,  n.
 517,  stabilisce  che  del  consiglio  dei  sanitari  fanno  parte in
 maggioranza medici ed altri operatori sanitari laureati, nonche'  una
 rappresentanza  del personale infermieristico e del personale tecnico
 sanitario.   La norma  affida  comunque  all'autonomia  regionale  il
 compito   di   "definire   il   numero  dei  componenti,  nonche'  di
 disciplinare  le  modalita'  di  elezione  e  la  composizione  e  il
 funzionamento del consiglio".
   3.1. - In Lombardia la previsione ha trovato attuazione mediante la
 legge  regionale  30  gennaio 1998, n. 2, che disciplina istituzione,
 composizione e funzionamento del consiglio dei sanitari.
   Gli artt. 3, 4 e 5 della legge regolano la composizione dell'organo
 rispettivamente nelle aziende sanitarie  con  presidi  ospedalieri  a
 gestione diretta, nelle aziende ospedaliere e nelle aziende sanitarie
 senza presidi ospedalieri.
   Per  quanto  qui  interessa,  l'art.  4,  comma  1,  stabilisce che
 l'organo e' composto da: 8 medici; 2 operatori sanitari laureati  non
 medici  in rappresentanza delle figure professionali ricomprese nelle
 tabelle B (farmacisti), D  (biologi),  E  (chimici),  F  (fisici),  G
 (psicologi)  del  ruolo  sanitario di cui all'allegato 1 al d.P.R. n.
 761/1979; 3 operatori professionali in rappresentanza  del  personale
 infermieristico  di  cui alla tabella I; 2 operatori professionali in
 rappresentanza del personale tecnico-sanitario di cui alla tabella  L
 del ripetuto d.P.R. n. 761/1979.